Art. 2.

      1. Ai fini della presente legge, con la denominazione di «ristorante italiano» si intende l'esercizio aperto al pubblico che serve pietanze ispirate alla tradizione dell'arte culinaria italiana, nonché prodotti enogastronomici provenienti esclusivamente da aziende italiane, la cui produzione è fatta in Italia.
      2. Ai fini dell'attribuzione della denominazione di «ristorante italiano», devono altresì essere posseduti i seguenti requisiti:

          a) i cuochi che prestano la loro attività presso un esercizio di ristorazione con la denominazione di «ristorante italiano» devono essere cittadini italiani o comunitari in possesso di titolo rilasciato da un apposito istituto professionale riconosciuto dalle autorità italiane o comunitarie;

          b) un esercizio di ristorazione con la denominazione di «ristorante italiano» deve possedere un'esperienza minima di cinque anni nell'arte della cucina regionale.

      3. Presso il Ministero del commercio internazionale è istituito il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato», che si avvale della collaborazione dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), in rappresentanza degli italiani

 

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che operano nel settore della ristorazione all'estero.
      4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

          a) predispone e coordina i programmi di attività derivanti dalle finalità di cui alla presente legge;

          b) attribuisce la denominazione di «ristorante italiano» per l'autenticità e per l'alta qualità, avendo come parametro lo standard presente in Italia per i ristoranti da un minimo di tre stelle a un massimo di cinque stelle;

          c) promuove azioni legali nei confronti delle contraffazioni e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

          d) tutela e diffonde all'estero, attraverso la scuola di cui alla lettera f), le cucine regionali del nostro Paese;

          e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali e predispone e raccoglie le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione in tutti i ristoranti italiani;

          f) provvede all'istituzione della scuola dell'arte della cucina italiana, che promuove la divulgazione dei prodotti agroalimentari delle varie regioni italiane;

          g) promuove accordi tra le categorie economiche per la razionalizzazione delle forniture di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionali e regionali ancorché siano utilizzati nei ristoranti italiani;

          h) favorisce la creazione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni e gli Stati membri dell'Unione europea interessati, di appositi istituti professionali di cucina, coordinandone i programmi e l'attività didattica, anche al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano;

          i) promuove e facilita l'attività di stage in Italia e all'estero di studenti e operatori del settore, in particolare presso

 

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istituti professionali e ristoranti italiani di alto prestigio;

          l) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori dei ristoranti italiani nel mondo, in particolare al fine di garantire una migliore conoscenza della lingua italiana;

          m) in accordo con le associazioni di categoria, costituisce e aggiorna la banca dati della ristorazione italiana all'estero.